Termini e Condizioni dell'incarico professionale
Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026
Le presenti condizioni generali disciplinano l'utilizzo del sito e i termini dell'incarico professionale conferito allo Studio. Costituiscono parte integrante di ogni proposta e disciplinare di incarico, salvo diversa pattuizione scritta.
1. Dati identificativi del professionista
Studio di Geologia Dott. Lino Munari - Via Verona, 49, 37017 Lazise (VR). P.IVA 04234890236. E-mail studiomunari@geologo.com, PEC lino.munari@pec.it. Geologo iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi del Veneto, soggetto al codice deontologico della professione e agli obblighi di cui alla L. 112/1963 e al D.P.R. 328/2001.
2. Definizioni
Studio: il professionista sopra indicato. Committente: il soggetto, pubblico o privato, che conferisce l'incarico. Disciplinare: il documento (preventivo, lettera o contratto) che definisce le prestazioni concordate. Elaborati: relazioni, indagini, cartografie, modellazioni e ogni altro documento prodotto dallo Studio.
3. Utilizzo del sito e limitazioni
I contenuti pubblicati hanno finalità informativa e descrittiva delle attività dello Studio: non costituiscono parere professionale, offerta al pubblico né impegno contrattuale ai sensi dell'art. 1336 c.c. Nessun rapporto professionale sorge dalla semplice consultazione del sito o dall'invio di una richiesta di informazioni.
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Il sito può contenere collegamenti a risorse esterne: lo Studio non esercita controllo su tali risorse e declina ogni responsabilità sui relativi contenuti.
4. Proprietà intellettuale
Testi, immagini, marchi, logo, elementi grafici, elaborati tecnici e relazioni sono di proprietà dello Studio o dei rispettivi titolari e sono tutelati dalla L. 633/1941 e dalla normativa sui segni distintivi. Ne è vietata la riproduzione, la modifica, la distribuzione o la comunicazione al pubblico, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. È consentita la sola consultazione personale e la stampa di singole pagine per uso non commerciale, con indicazione della fonte.
5. Conferimento dell'incarico
L'incarico si perfeziona con l'accettazione scritta, anche per e-mail o PEC, del preventivo o del disciplinare, che definisce oggetto, prestazioni, tempi, compenso e condizioni specifiche. In caso di contrasto prevalgono le clausole del disciplinare rispetto alle presenti condizioni generali. Eventuali estensioni dell'oggetto sono efficaci solo se concordate per iscritto.
6. Oggetto e limiti della prestazione
Le prestazioni comprendono esclusivamente quanto espressamente indicato nel disciplinare. Restano escluse, salvo diverso accordo: pratiche autorizzative presso enti, direzione lavori, collaudi, monitoraggi successivi alla consegna, indagini integrative, prove di laboratorio, rilievi topografici e prestazioni di altri professionisti. Gli elaborati sono redatti sulla base della normativa tecnica vigente alla data di consegna e dei dati disponibili al momento dell'indagine.
7. Preventivo, compensi e oneri accessori
Il compenso è determinato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) e dell'art. 13 della L. 247/2012 in quanto applicabile, ed è comunicato per iscritto prima dell'avvio dell'attività con indicazione del grado di complessità e degli oneri ipotizzabili. Agli importi si aggiungono contributo integrativo EPAP nella misura di legge, IVA, spese vive documentate, costi di indagini, prove di laboratorio, diritti di segreteria, bolli e oneri per accessi e autorizzazioni.
Le prestazioni non previste, le varianti richieste dal committente e le rielaborazioni dovute a modifiche progettuali o a mutamenti normativi sopravvenuti sono oggetto di separata quantificazione e preventiva approvazione.
8. Fatturazione, pagamenti e interessi
Salvo diverso accordo, il pagamento avviene a 30 giorni data fattura, mediante bonifico bancario. Per incarichi di durata o importo rilevante possono essere concordati acconti all'avvio e stati di avanzamento. In caso di ritardo si applicano gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002, fatto salvo il maggior danno; il mancato pagamento delle competenze legittima la sospensione delle prestazioni e la mancata consegna degli elaborati, senza che ciò costituisca inadempimento dello Studio.
9. Tempi di esecuzione e cause di sospensione
I tempi indicati decorrono dalla data di conferimento dell'incarico e dalla consegna completa della documentazione a carico del committente, e si intendono al netto dei tempi necessari a enti, laboratori e imprese terze. I termini restano sospesi in caso di ritardata consegna dei documenti, di mancato accesso ai luoghi, di condizioni meteorologiche o logistiche che impediscano le indagini in sito e di mancato pagamento degli acconti pattuiti.
10. Obblighi del committente
Il committente si impegna a:
- fornire tempestivamente documentazione completa, aggiornata e veritiera (elaborati progettuali, titoli, dati catastali, indagini pregresse);
- garantire l'accesso alle aree di indagine e ottenere le autorizzazioni dei proprietari e degli enti competenti;
- segnalare la presenza di sottoservizi, impianti interrati, ordigni bellici o situazioni di rischio note;
- comunicare per iscritto ogni variazione rilevante del progetto o del programma lavori;
- designare un referente unico per le comunicazioni relative all'incarico.
L'inosservanza di tali obblighi esonera lo Studio da responsabilità per ritardi, maggiori oneri o esiti pregiudizievoli che ne derivino.
11. Obblighi e doveri deontologici dello Studio
Lo Studio esegue l'incarico personalmente, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., nel rispetto della normativa tecnica vigente e del codice deontologico dei geologi, segnalando tempestivamente al committente ogni circostanza che possa incidere su tempi, costi o fattibilità dell'intervento, nonché eventuali situazioni di conflitto di interesse.
12. Collaboratori e prestazioni specialistiche
Lo Studio può avvalersi di collaboratori, laboratori accreditati e imprese specializzate per indagini, prove e rilievi, restando unico referente del committente per le prestazioni affidate. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali autonome è preventivamente comunicato al committente.
13. Consegna degli elaborati e diritti d'uso
Gli elaborati sono consegnati in formato digitale, con firma digitale ove richiesto, e in copia cartacea se pattuito. Con il saldo del compenso il committente acquisisce il diritto di utilizzare gli elaborati esclusivamente per l'opera, il sito e le finalità indicate nell'incarico. Restano in capo allo Studio la paternità intellettuale e i diritti morali d'autore. Ogni utilizzo diverso, la riproduzione per altri interventi o la cessione a terzi richiedono autorizzazione scritta ed esonerano comunque lo Studio da ogni responsabilità.
14. Limiti di responsabilità e assicurazione
L'obbligazione dello Studio è di mezzi e non di risultato: non è garantito l'esito favorevole di procedimenti autorizzativi o pareri di enti terzi. Lo Studio non risponde di esiti derivanti da dati, elaborati o dichiarazioni inesatte fornite dal committente o da terzi, da difformità esecutive delle imprese, da eventi naturali imprevedibili o da variazioni normative successive alla consegna, né di ritardi imputabili a enti, laboratori o imprese.
Le indagini geologiche e geotecniche hanno carattere puntuale e statisticamente rappresentativo: eventuali difformità del sottosuolo rispetto al modello ricostruito rientrano nell'alea tecnica della disciplina e devono essere segnalate allo Studio prima della prosecuzione dei lavori.
Lo Studio è coperto da polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012; gli estremi della polizza e il relativo massimale sono comunicati al committente al conferimento dell'incarico. La responsabilità dello Studio, salvo dolo o colpa grave, è comunque contenuta entro il massimale di polizza.
15. Recesso e risoluzione
Il committente può recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 2237 c.c., rimborsando le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta fino a quel momento. Lo Studio può recedere per giusta causa, con preavviso scritto e adoperandosi per evitare pregiudizio al committente. Costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. il mancato pagamento di due rate o acconti, l'impossibilità sopravvenuta di accesso ai luoghi e la richiesta di condotte contrarie al codice deontologico.
16. Forza maggiore
Nessuna delle parti risponde dell'inadempimento dovuto a cause di forza maggiore o eventi imprevedibili e non imputabili (calamità naturali, provvedimenti dell'autorità, scioperi, indisponibilità prolungata di reti o servizi). La parte interessata ne dà comunicazione tempestiva; se l'impedimento supera 90 giorni, ciascuna parte può recedere senza oneri, salvo il compenso per le attività già svolte.
17. Riservatezza
Lo Studio è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 c.p. e del codice deontologico su tutte le informazioni acquisite. Il committente si impegna a mantenere riservati i contenuti metodologici degli elaborati non destinati alla pubblicazione. Lo Studio può citare l'incarico a fini curriculari, senza divulgare dati sensibili o riservati, salvo diversa indicazione scritta del committente.
18. Trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati secondo la Privacy policy e la Cookie policy, che il committente dichiara di aver letto al momento del conferimento dell'incarico.
19. Reclami e risoluzione delle controversie
Eventuali contestazioni sugli elaborati devono essere comunicate per iscritto entro 30 giorni dalla consegna. Prima di adire l'autorità giudiziaria le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione presso l'Ordine dei Geologi del Veneto o mediante organismo di mediazione accreditato ai sensi del D.lgs. 28/2010. Per i rapporti con committenti consumatori resta ferma la possibilità di ricorrere alla piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (ODR) e agli organismi ADR competenti.
20. Modifiche alle condizioni
Lo Studio può aggiornare le presenti condizioni; la versione applicabile a ciascun incarico è quella vigente alla data di accettazione del disciplinare. L'eventuale invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti.
21. Legge applicabile e foro competente
Il rapporto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona, fatte salve le disposizioni inderogabili a tutela del consumatore, per il quale resta competente il foro di residenza o domicilio elettivo.
